Sull’obbligo di conservare i contratti preliminari e sulla conseguente rilevanza penale del loro occultamento o distruzione.
La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza del 17.01.2012, n. 1377, ha stabilito che i contratti preliminari di compravendita sono documenti che devono esser conservati ai fini fiscali da parte dell’agente immobiliare avendo rilevanza sulla valutazione del ricavo imponibile.
Il processo avanti la Corte di Cassazione era stato promosso dal Procuratore della Repubblica di Pistoia che aveva fatto ricorso avverso la sentenza 5.11.2010 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Pistoia che dichiarava non luogo a procedere, ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., nel confronti di un agente immobiliare in ordine al reato di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 74/2000 per avere occultato, a fine di evasione, tre contratti preliminari di compravendita riguardanti altrettante unità immobiliari in ordine alle quali ilprezzo effettivamente corrisposto era stato poi ridotto nei successivi rogiti.
Il Procuratore della Repubblica di Pistoia proponeva ricorso affermando di non condividere la lettura dell’articolo 10 D.Lgs . 74/2000 operata dal predetto giudice in quanto, a suo dire, il contratto preliminare andava collocato, facendo riferimento al disposto dell’articolo 2214 c.c ., nella generica elencazione descrittiva di cui al secondo comma e ciò in considerazione della attività svolta dalla società dell’imputato nel campo immobiliare e della prassi corrente che prevede il versamento, da parte dell’acquirente, di una caparra della quale viene data quietanza con la sottoscrizione dell’atto, tanto da poter definire il contratto preliminare quale pezza d’appoggio documentale dell’operazione di riscossione della quale deve essere curata la custodia.
L’articolo 10 del D.Lgs. 74/2000 sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’occultamento o la distruzione totale o parziale delle scritture contabili o dei documenti di cui e’ obbligatoria la
conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l’evasione a terzi.
Secondo la Corte di Cassazione “la menzionata disposizione ha una finalità evidente, che è quella di assicurare, attraverso l’esame della documentazione contabile, un adeguato controllo delle attività
imprenditoriali ai fini fiscali, come emerge dall’espresso riferimento alla “ricostruzione dei redditi o del volume di affari” che l’occultamento o la distruzione dei documenti di fatto impedisce”.
I giudici di legittimità, precisato che per quanto attiene alla figura dell’agente immobiliare è pacifico che la conclusione dell’affare ed il conseguente diritto alla provvigione per il mediatore coincida con
la conclusione del contratto preliminare e non del rogito notarile, concludono affermando che “per quanto attiene agli aspetti fiscali, quanto corrisposto da coloro che hanno concluso l’affare ha natura di
costo deducibile e, per l’agente immobiliare, di ricavo imponibile. Può dunque affermarsi che, nella fattispecie, il contratto preliminare ben poteva ritenersi ricompreso, per quanto riguarda la responsabilità penale in caso di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’articolo 10 del D.Lgs . 74/2000, tra la documentazione di cui e’ obbligatoria la conservazione”.
Avv. Daniele MAMMANI
Avv. Paolo PESANDO