Seminterrati: recupero a uso abitativo
L’articolo 3 della Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7. disciplina i requisiti tecnici degli interventi per i l recupero dei seminterrati a uso abitativo. Le regioni vogliono raggiungere un obiettivo utile: limitare il consumo di suolo spingendo al riutilizzo degli spazi seminterrati.
Sono definiti seminterrati i vani e locali situati su un piano con:
• il pavimento che si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all’edificio;
• il soffitto che si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.
Secondo la legge gli interventi di recupero si potranno fare solo in edifici esistenti o in costruzione per cui sia stato già conseguito il titolo abilitativo edilizio. Le norme possono essere applicate, così come avviene per il recupero dei sottotetti, agli immobili realizzati successivamente all’entrata in vigore della legge, ma solo se saranno decorsi almeno 5 anni dalla loro costruzione; è proibito inoltre il cambio di destinazione d’uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità.
Ogni intervento di recupero dovrà essere effettuato nel rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e gli interventi saranno possibili solo negli edifici già serviti da tutte le urbanizzazioni primarie. Se il recupero dei locali seminterrati comporta la creazione di autonome unità a uso abitativo, i comuni trasmettono alle competenti Agenzie di tutela della salute (ATS) un copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell’articolo 24 del decreto 380/2001, segnalazione che deve essere corredata da attestazione sul rispetto dei limiti di esposizione al gas radon stabiliti dal regolamento edilizio comunale o dalle linee guida di cui al decreto del direttore generale alla sanità 21 dicembre 2011 n. 12678 (e successive eventuali modifiche e integrazioni). L’areazione e l’illuminazione dovranno essere garantiti, anche con impianti tecnologici. Se il recupero a uso abitativo è inteso come ampliamento di un’unità residenziale esistente, solo per locali accessori o di servizio è ammesso il ricorso all’aeroilluminazione totalmente artificiale a patto che la parte recuperata non superi il 50% della superficie utile complessiva.
Se invece si procede alla creazione di unità autonome, il raggiungimento degli indici di aeroilluminazione con impianti tecnologici non potrà superare il 50% rispetto a quanto previsto dai regolamenti locali. Per il recupero a uso abitativo, per il calcolo dei rapporti aeroilluminanti la distanza tra le luci del locale e il fabbricato prospiciente dovrà essere minimo di 2,5 metri.
Nell’art. 1 vengono definite le finalità le caratteristiche che devono avere gli spazi seminterrati per uso residenziale. La prima caratteristica riguarda l’altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone che non deve essere inferiore a 2,40 metri, per i locali con altezze irregolari si procede a un calcolo medio tra le altezze. Il calcolo dell’altezza media avviene dividendo il volume della parte di vano seminterrato la cui altezza superi i metri 1,50 per la superficie relativa.
L’art.2 introduce il concetto che:“Gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati, qualora comportino l’aumento del carico urbanistico esistente, sono assoggettati al reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale”. Il nuovo testo chiarisce che “per gli interventi di recupero fino a 100 mq di superficie lorda, anche nei casi di cambio di destinazione d’uso, sono esclusi il reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale e la monetizzazione”. L’articolo 3 aggiunge anche due obblighi: lo spazio abitativo interrato dovrà essere protetto mediante intercapedini aerate o con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia; dovrà essere inoltre garantita la presenza di idoneo vespaio aerato esteso su tutta la superficie dei locali oppure un’altra soluzione tecnica della stessa efficacia.Gli interventi, inoltre, dovranno prevedere misure per il contenimento dei consumi energetici in base alla classificazione dell’intervento (ampliamento, nuova unità) prevista dal D.d.u.o. 2456/2017.
Geom. Corrado Mascetti
Presidente Collegio dei Geometri e dei
Geometri Laureati della Provincia di Como