Casa, le novità per chi acquista

Data: 
Lunedì, 21 Dicembre, 2015
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Casa, le novità per chi acquista

 

La legge di stabilità che sarà definitivamente approvata dal Parlamento nei prossimi giorni contiene alcune novità importanti per chi ha intenzione di acquistare una casa, che entreranno in vigore dal primo gennaio 2016.

Anzitutto, chi acquista dall’impresa di costruzione potrà detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B, acquistate entro il 31 dicembre 2016. L’importo potrà essere detratto dall’Irpef dell’acquirente in dieci anni. Ciò consente di dimezzare, di fatto, l’aliquota Iva, dal 4% al 2% per la prima casa, dal 10% al 5% per le altre abitazioni, e dal 22% all’11% per le case di lusso.

Ricordiamo che oggi l’agevolazione “prima casa” si applica solo a chi non ha un’altra abitazione acquistata con la stessa agevolazione. Chi ha già una “prima casa” e intende sostituirla con un’altra deve dunque riuscire a venderla prima di comprare la nuova abitazione, e non sempre ciò è possibile.  Dal primo gennaio 2016, invece, l’agevolazione "prima casa" sarà concessa anche a chi possiede ancora un’abitazione agevolata, a condizione che la vendita avvenga entro un anno dal nuovo acquisto.

Infine, la legge di stabilità vuole promuovere lo strumento del leasing per l’acquisto della casa. Fino a oggi il leasing immobiliare era utilizzato principalmente per i beni immobili strumentali: capannoni, uffici, negozi. Dal primo gennaio 2016, invece, l’acquisto, da parte di una banca o di una società di leasing, di un’abitazione destinata a essere concessa in uso a una persona fisica che abbia i requisiti per richiedere l’agevolazione "prima casa", sarà soggetta all’imposta di registro con l’aliquota ridotta dell’1,5% (ricordiamo che l’aliquota agevolata per la "prima casa" è oggi del 2%). Inoltre, l’utilizzatore che adibisce la casa a propria abitazione principale entro un anno dalla consegna avrà diritto a una detrazione Irpef del 19 per cento sia sui canoni periodici del leasing (fino a 8 mila euro all'anno) sia sul prezzo di riscatto che sarà pagato al termine del contratto di leasing per ottenere la proprietà dell’abitazione (fino a 20 mila euro), se si tratta di persone fisiche di età inferiore a 35 anni con reddito complessivo non superiore a 55mila euro all’atto della stipula del contratto di leasing. Chi ha 35 anni o più potrà beneficiare della detrazione, ma gli importi sono dimezzati.

La legge prevede che la banca o della società di leasing siano protette dalla revocatoria fallimentare in caso di fallimento del venditore, e che nel caso di inadempimento dell'utilizzatore possano avvalersi della procedura di sfratto per ottenere il rilascio dell’immobile. In tal caso, inoltre, dopo la rivendita dell’immobile, all’ex utilizzatore sarà corrisposto il prezzo ricavato dalla vendita, dedotto l’importo dei canoni scaduti e non pagati, l’importo dei canoni a scadere attualizzati, e l’importo del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. L’eventuale differenza negativa dovrà essere versata dall’ex utilizzatore alla banca o alla società di leasing.

Il leasing residenziale potrebbe dunque essere una valida alternativa al “rent to buy”, che non è mai decollato proprio per i dubbi sulle modalità di riprendere possesso dell’immobile in caso di inadempimento dell’acquirente, ma anche per la complessità della normativa, che non va incontro alle reali esigenze delle parti. L’intervento di un’intermediario finanziario potrebbe rendere più facile questo tipo di acquisto “a rate”.

Ufficio Studi e Pubbliche Relazioni Fimaa Como