
In attesa del Regolamento Attuativo, prime informazioni circa il Deposito somme presso il Notaio per compravendite immobiliari e di aziende.
La norma è contenuta nella legge di stabilità del 2014 (approvata il 20/12/2013) art. 1 commi da 35 a 39. In buona sostanza i seguenti importi verranno versati al Notaio che a sua volta li verserà su apposito conto corrente dedicato fino a quando lo stesso pubblico ufficiale rogante non abbia adempiuto alla trascrizione e ogni altra formalità derivante dalla compravendita (sia di immobili sia di aziende):
1. - tutte le somme dovute come onorari, diritti, accessori, rimborsi spese contributi nonchè a titolo di tributi per i quali il notaio sia sostituto o responsabile di imposta in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall’autorità giudiziaria;
2. - gli importi connessi al cd. deposito formale delle somme ai sensi della legge n. 64/1934;
3. - l’intero prezzo o l’importo a saldo (purché in denaro) di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.
Gli importi depositati nel conto corrente “dedicato” costituiranno un “patrimonio separato“: non saranno quindi né di proprietà del notaio, né del venditore, e saranno impignorabili a richiesta di chiunque.
Eseguita la registrazione e la pubblicità dell’atto e verificata l’assenza di ulteriori formalità pregiudizievoli, il notaio (o altro pubblico ufficiale) provvederà a svincolare gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo.
Si attende comunque apposito Regolamento Attuativo da emanarsi entro 120 giorni (termine non vincolante) dall'approvazione della legge di stabilità.
La nuova norma non và a incidere sui pagamenti delle provvigioni che restano escluse dal deposito anche se pagate in sede di atto notarile.