Iscrizione REA oltre il 30 settembre 2013

Data: 
Venerdì, 29 Novembre, 2013
Ministero dello Sviluppo Economico circolare n.3662/C

Tratto da F.I.M.A.A. Como

ISCRIZIONE nel REGISTRO IMPRESE e nel REA OLTRE IL 30 settembre 2013 

Commento degli Avvocati FIMAA. alla Circolare  del Ministero dello Sviluppo Economico n.3662/C

Come noto, il 30 settembre 2013 per i mediatori sono scaduti i termini fissati dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'iscrizione nel Registro imprese e nel REA dei soggetti già iscritti nel soppresso Ruolo.

A seguito delle segnalazioni di numerose CCIAA nonché della FIMAA, il Ministero, preso atto che alla scadenza numerosi soggetti iscritti negli ex Ruoli non avevano effettuato l'aggiornamento previsto, ha dettato specifiche disposizioni per la Camere di Commercio, contenute nella Circolare 3662/C del 10.10:

 - le imprese in attività alla data del 12 maggio 2012 e che non abbiano provveduto entro il 30 settembre 2013 a regolarizzare la posizione, saranno assoggettate al procedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attività, mediante apposito provvedimento del Conservatore del Registro imprese;

 - alla medesime imprese verrà assegnato un congruo termine (di almeno 30 giorni) per aggiornare la propria posizione, sempre telematicamente inviando gli appositi modelli;

 - in difetto di regolarizzazione, scaduto detto termine all'impresa verrà imposto il divieto di prosecuzione dell'attività che, ove disatteso, comporterà l'applicazione delle sanzioni per esercizio abusivo

 - nel caso in cui l'impresa provveda nel termine concesso a richiedere la regolarizzazione della propria posizione, la richiesta verrà accettata con assoggettamento, oltre che ai normali diritti di segreteria, al pagamento delle sanzioni amministrative REA (€ 10,00 per ogni legale rappresentante se la pratica viene inviata entro il 30 ottobre p.v., di € 51,33 per ogni legale rappresentante se la pratica viene inviata oltre il 30/10 p.v. ma sempre nel rispetto del termine concesso dalla Camera di commercio);

 - sino alla ricezione da parte delle imprese del provvedimento di avvio del procedimento di inibizione, le stesse potranno presentare spontaneamente la domanda di regolarizzazione, sempre con applicazione della sanzione amministrativa di € 10,00 per ogni legale rappresentante.

Quanto sopra non varrà per le imprese che versino in stato di liquidazione o fallimento, salvo specifiche autorizzazioni, o inattive alla data del 12 maggio 2012 e che non abbiano aggiornato entro il 30 settembre In sostanza, si consigliano i Presidenti Provinciali di avvisare le imprese associate in attività al 12 maggio 2012 e che non abbiano ancora regolarizzato la loro posizione di inviare quanto prima possibile la richiesta al Registro delle imprese e REA che, in forza della Circolare di cui sopra, dovranno accettare la domanda applicando unicamente le sanzioni amministrative sopra indicate.

Si ricorda infine che i soggetti inattivi al 12 maggio 2012 che non abbiano aggiornato la posizione entro il 30 settembre 2013, sono decaduti dalla possibilità di iscrizione nell'apposita Sezione REA, ma nei quattro anni successivi al 12 maggio 2012 potranno far valere la pregressa iscrizione al soppresso Ruolo quale requisito per il futuro avvio dell'attività di mediazione.

Avv. Paolo PESANDO

Avv. Daniele MAMMANI