La legge di bilancio 2018, sanzioni pecuniarie per gli agenti immobiliari senza assicurazione

Data: 
Venerdì, 2 Febbraio, 2018
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La legge di bilancio 2018, entrata in vigore il 1.1.2018, ha introdotto una sanzione pecuniaria per l’ipotesi in cui l’agente immobiliare operi professionalmente senza essere provvisto della necessaria polizza assicurativa.

Testualmente, il comma 993 dell’unico articolo della citata legge dispone:

“Al comma 5-bis dell’articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli agenti immobiliari che esercitano l’attività di mediazione in violazione dell’obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione amministrativa

del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000»”.

In altre parole dal 1 gennaio 2018 l’agente immobiliare che dovesse operare senza la necessaria copertura assicurativa sarà passibile di una sanzione economica da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 5.000.

Sino ad oggi la violazione dell’obbligo di copertura assicurativa comportava la possibilità, per le singole CCIAA che avessero accertato l’infrazione, di comminare unicamente le sanzioni disciplinari del richiamo, della sospensione o della radiazione.

Con l’occasione sottolineo che quest’anno la CCIAA di Como dovrebbe procedere alla verifica periodica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività e avvio della relativa procedura di revisione.

Il registro delle imprese è tenuto a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti d'idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di agente d'affari in mediazione (art. 7 e 8 del Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011).

Per confermare il possesso dei propri requisiti, le imprese/persone fisiche coinvolte dovranno presentare, i moduli di autocertificazione dei requisiti, oltre alla copia dell'ultima polizza assicurativa stipulata a garanzia dei rischi professionali.

La mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta comporterà l'avvio del procedimento di inibizione della continuazione dell'attività di mediazione oppure, per le persone fisiche iscritte nella apposita sezione speciale del REA, l'avvio del procedimento di cancellazione da tale sezione speciale.

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