Contratti commerciali in "Cedolare Secca"

Contratti commerciali in "Cedolare Secca"

Con decorrenza 1° gennaio 2019, è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018), che all’art. 1, comma 59 ha introdotto la possibilità di estendere il regime fiscale della “cedolare secca” alle seguenti condizioni:

1) il contratto di locazione deve essere stipulato nel corso dell’anno 2019;

2) il contratto di locazione deve avere per oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale “C/1 Negozi e botteghe”;

3) il contratto di locazione deve avere per oggetto unità immobiliari con superficie non superiore a 600 mq, escludendo dal computo le eventuali pertinenze locate congiuntamente;

4) il locatore deve essere una persona fisica che detenga le suddette tipologie di immobili nella sfera privata (immobili produttivi di redditi fondiari), in quanto la cedolare secca è un regime opzionale non utilizzabile da parte delle società o comunque da parte di soggetti che concedono in locazione l’immobile nell’ambito della loro attività d’impresa. L’aliquota della “cedolare secca” è stabilita nella misura del 21% commisurata al 100% del canone pattuito in contratto ed è applicabile, per la loro intera durata, ai contratti di locazione stipulati nel corso dell’anno 2019. Non è prevista la possibilità di usufruire di alcuna aliquota agevolata (ad esempio, quella del 10%) in funzione della localizzazione territoriale dell’immobile e/o di altre pattuizioni del contratto di locazione. Come per i contratti di locazione ad uso abitativo, nel periodo in cui ha effetto l’opzione per la “cedolare secca”, l’importo del canone di locazione non può essere aggiornato in base alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice “FOI”) accertata dall’ISTAT.

Riepilogando, quindi, non si potrà aderire alla cedolare secca sugli affitti commerciali:

• per i contratti già in essere o stipulati nel 2018 (la norma si applica a quelli stipulati dal 1° gennaio 2019 in poi);

• per i contratti stipulati nel 2019 se al 15 ottobre 2018 risulti in essere un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile interrotto in anticipo.

Fermo restando quindi il momento di entrata in vigore della norma, sarà vietato recedere da un precedente contratto per stipularne uno nuovo, con gli stessi soggetti, per il medesimo soggetto.

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che – poiché i software di compilazione relativi al Modello RLI per la richiesta di registrazione del contratto di locazione sono in corso di aggiornamento – attualmente è possibile registrare i contratti di locazione “commerciale”, con esercizio dell’opzione per la cedolare secca, esclusivamente recandosi presso gli uffici territoriali dell’Agenzia stessa, e non in via telematica.

Laura Oppo
per Commissione Interna
F.I.M.A.A. Como